La bancarotta da operazioni dolose e quella da reato societario convivono
La Cassazione, nella sentenza n. 37885/2021, ha stabilito che, nell’ipotesi di contestazione di causazione del fallimento per operazioni dolose (consistite nell’annotazione di fatture attive per operazioni inesistenti, così da simulare un volume d’affari positivo e occultare il patrimonio negativo) e di causazione del fallimento attraverso false comunicazioni sociali nei bilanci, ex art. 223 comma 2 nn. 1 e 2 del RD 267/42, non viene in rilievo la fattispecie di reato complesso.
È vero, infatti, che il reato di bancarotta da reato societario è reato complesso, ma solo perché elemento costitutivo dello stesso è il reato di false comunicazioni sociali, non certo quello di causazione del fallimento per effetto di operazioni dolose.
Inoltre, deve escludersi l’identità del fatto oggetto delle due imputazioni; identità che ricorre quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona. Nella specie, invece, le annotazioni di cui al primo reato e le false comunicazioni sociali di cui al secondo (le une non necessariamente implicate dalle altre) rappresentano l’elemento di differenziazione tra i due reati.
Inoltre, tra le norme incriminatrici in questione non sussiste un rapporto di specialità, in quanto “norma speciale” è quella che contiene tutti gli elementi costitutivi della norma generale e che presenta uno o più requisiti propri e caratteristici, che hanno appunto funzione specializzante, sicché l’ipotesi di cui alla norma speciale, qualora la stessa mancasse, ricadrebbe nell’ambito operativo della norma generale.
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