Sospesa la riduzione del 40% per i trattamenti di mobilità in deroga di terza e quarta proroga
Con la circ. n. 158 pubblicata ieri, l’INPS fornisce le istruzioni per l’applicazione della misura prevista dall’art. 38 comma 2-bis del DL 73/2021, inserita in sede di conversione in legge e riguardante la sospensione del meccanismo di riduzione dei trattamenti di mobilità in deroga.
In particolare, la disposizione stabilisce che, per il periodo compreso dal 1° febbraio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, agli importi in pagamento per i trattamenti di mobilità in deroga, concessi come terza e quarta proroga ai lavoratori beneficiari che operino nelle aree di crisi complessa riconosciute ai sensi dell’art. 27 del DL 83/2012, non trovano applicazione le riduzioni del 40% ex art. 2 comma 66 della L. 92/2012.
Invece, sottolinea l’Istituto previdenziale, continuano ad applicarsi sia le riduzioni del 10% sia quelle del 30% previste nei casi di prima e seconda proroga.
La misura verrà applicata d’ufficio dall’INPS, senza la necessità che i diretti interessati presentino domanda.
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