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Esenzione IVA da verificare per i servizi resi ai bookmaker

/ REDAZIONE

Giovedì, 4 novembre 2021

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Le prestazioni rese dai fornitori a una società che opera come bookmaker autorizzato non sono accessorie ai servizi resi da quest’ultima ai propri clienti nell’esercizio dell’attività di raccolta scommesse. Si tratta di quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 760 pubblicata ieri, 3 novembre 2021.

In tale documento di prassi, infatti, è stato osservato che le citate prestazioni non sono effettuate dallo stesso soggetto e non sono rivolte al medesimo destinatario. Pertanto, non sussistono i requisiti per considerare le prestazioni ricevute dalla società come accessorie a quelle rese dalla stessa ai propri clienti.

In linea di principio, comunque, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto applicabile il regime di esenzione IVA, di cui all’art. 10 comma 1 n. 6 e 7 del DPR 633/72, ai servizi resi dai fornitori alla società attinenti al funzionamento delle interfacce (API), ai servizi di providing, di scommessa, alle licenze d’uso dei software e/o delle piattaforme di gioco.

L’applicabilità di tale regime è stata tendenzialmente esclusa, invece, per le prestazioni di servizi che non concretizzano la gestione del gioco né le fasi di elaborazione e di definizione dei dati necessari per consentire ai giocatori di partecipare al gioco, né le fasi di accettazione o raccolta delle singole giocate.

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