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Confermata l’illegittimità del contributo di solidarietà applicato dalla Cassa Dottori

/ REDAZIONE

Martedì, 9 novembre 2021

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Con l’ordinanza n. 32385 depositata ieri, la Corte di Cassazione ha ribadito l’illegittimità del contributo di solidarietà applicato sui trattamenti pensionistici erogati dalla Cassa di previdenza dei dottori commercialisti in forza di un regolamento interno del 2004.

Nell’accogliere un ricorso proposto da un dottore commercialista, che in qualità di pensionato della CNPADC si era visto applicare il contributo in argomento sulla propria pensione nel periodo 2004/2008, la Suprema Corte, sulla scorta di un consolidato orientamento (Cass. nn. 31875/2018, 180/2019, 28054/2020), ha confermato che in materia di trattamento previdenziale le Casse privatizzate non possono adottare, sia pure in funzione dell’obiettivo di assicurare l’equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti e provvedimenti che impongano una trattenuta su un trattamento determinato in base a criteri stabiliti dalla legge.

Per la Cassazione, infatti, tali atti sono incompatibili con il rispetto del principio del pro rata di cui all’art. 1 comma 763 della L. 296/2006 e danno luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali previsto dall’art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore.

Infine, si segnala che, sempre con la medesima ordinanza, la Suprema Corte ha invece respinto la richiesta del professionista contro l’applicazione di sanzioni da parte della CNPADC, per il mancato assoggettamento a contribuzione dei redditi percepiti per lo svolgimento dell’attività in forma societaria. Per la Cassazione non vale l’esimente della buona fede sostenuta dal professionista, il quale ha affermato di non aver adempiuto in forza dei dubbi sull’assoggettamento a contribuzione di tali redditi, dovuto al fatto che nella società alcuni soci non svolgevano attività di commercialista e che la stessa CNPADC non aveva fornito risposta ad alcuni chiarimenti richiesti.

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