Servizi non riconducibili a quelli propri di una biblioteca imponibili IVA
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 763, pubblicata ieri, 8 novembre 2021, ha chiarito che l’esenzione IVA di cui all’art. 10 comma 1 n. 22) del DPR 633/72 è applicabile esclusivamente alle prestazioni “proprie delle biblioteche”, tali intendendosi quelle di raccolta, catalogazione, conservazione, archiviazione e consultazione di libri o altro materiale utile per fini di ricerca e studio (si vedano, a tal proposito, anche le risoluzioni n. 135/2006, 131/2007 e 148/2008).
Il quesito esaminato riguarda l’ipotesi di affidamento a due bibliotecari, mediante contratto di appalto, di servizi fra i quali sono annoverati l’inventariazione, la collocazione e catalogazione dei fondi della biblioteca, ma anche la partecipazione alla programmazione di eventi o la collaborazione nello svolgimento di analisi statistiche e quantitative relative alla biblioteca, che, in quanto tali non potrebbero essere riconducibili all’ambito di applicazione della suddetta disposizione.
Posto che la norma ha valenza oggettiva (cfr. risoluzioni n. 4/99 e n. 30/98), l’Agenzia delle Entrate ha rilevato che, al fine dell’esenzione IVA, è necessario che le prestazioni proprie caratterizzanti una biblioteca (o una struttura simile) siano rese dall’affidatario nella sua globalità e, quindi, valutate nel complesso “in quanto funzionali all’erogazione di servizi aventi natura culturale e sociale” cui è destinata la struttura stessa. In caso contrario, l’affidamento a terzi di prestazioni di servizi non riconducibili a quelle proprie della biblioteca sarebbe da assoggettare a imposta “nella misura loro propria” (cfr. risoluzioni n. 131/2007 e 148/2008).
In relazione alla fattispecie considerata, si è pertanto concluso che “al corrispettivo unico e indistinto previsto dal contratto di appalto per l’affidamento del complesso di prestazioni di servizio non possa essere applicata la norma di esenzione dall’IVA” ai sensi dell’art. 10 comma 1 n. 22 del DPR 633/72.
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