Emissione di fatture false anche se la prestazione è stata resa da un soggetto diverso
La Cassazione, nella sentenza n. 40046/2021, ha precisato che il reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, ex art. 8 del DLgs. 74/2000, è configurabile anche in caso di fatturazione solo soggettivamente falsa. Ipotesi che ricorre:
- da un lato, ove i beni o i servizi siano effettivamente entrati nella sfera giuridico patrimoniale dell’impresa utilizzatrice delle fatture;
- dall’altro lato, ove sussista l’elemento della simulazione soggettiva, ossia la rappresentazione documentale della provenienza della prestazione oggetto dell’imposizione da un soggetto giuridico differente da quello indicato in fattura.
Tale interpretazione, infatti, è consentita:
- dall’argomento testuale, fondato sull’ampiezza della previsione normativa, la quale si riferisce genericamente a “operazioni inesistenti”;
- dall’argomento teleologico, fondato sulla considerazione per cui, anche in tali casi, è possibile conseguire il fine illecito indicato dalla norma in esame, ovvero quello di consentire ai terzi l’evasione delle imposte sui redditi e dell’IVA.
Inoltre, lo stesso art. 1 comma 1 lett. a) del DLgs. 74/2000 stabilisce che “per fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l’IVA in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l’operazione a soggetti diversi da quelli effettivi.
Anche in una siffatta ipotesi, del resto, il documento esprime una chiara capacità decettiva, idonea a impedire l’identificazione degli attori effettivi delle operazioni commerciali, precludendo o, comunque, ostacolando la possibilità dell’accertamento tributario e palesando, in questo modo, un nucleo di disvalore che ne giustifica pienamente la riconducibilità all’area del penalmente rilevante.
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