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Codice tributo «6951» per il bonus sanificazione

/ REDAZIONE

Venerdì, 12 novembre 2021

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Dopo il provv. n. 309145/2021, che ha determinato al 100% la percentuale effettiva di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione di cui all’art. 32 del DL 73/2021 (si veda “Il bonus sanificazione richiesto spetta interamente” dell’11 novembre), con la ris. n. 64 di ieri l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6951” per consentire ai beneficiari l’utilizzo in compensazione del bonus.

L’art. 32 del DL 73/2021 riconosce un credito d’imposta in relazione alle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19.

Col provv. 15 luglio 2021 n. 191910 sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito, ai fini del rispetto del limite di spesa stabilito in 200 milioni di euro. Oltre a fissare la percentuale di fruizione, per quanto riguarda modalità, termini e condizioni di fruizione, il provv. n. 309145/2021 afferma che si applicano le disposizioni di cui al punto 5 del citato provv. del 15 luglio 2021.

Il credito d’imposta può quindi essere utilizzato in compensazione nel modello F24 ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97 a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che definisce l’ammontare massimo del credito fruibile, esclusivamente tramite i servizi della stessa Agenzia.
Come anticipato, la ris. n. 64 di ieri ha istituito il codice tributo “6951”, denominato “CREDITO D’IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE - articolo 32 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73”.

In sede di compilazione del modello F24, il codice va esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 va sempre indicato il valore “2021”.

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