Blocco degli sfratti legittimo ma non ulteriormente prorogabile
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 213, le cui motivazioni sono state pubblicate ieri, ha affermato la legittimità costituzionale delle proroghe (dal 1° gennaio 2021 al 31 giugno 2021 e dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021) del blocco degli sfratti per morosità, originariamente previsto all’art. 103 comma 6 del DL 18/2020.
Secondo la Corte, le proroghe (disposte dagli artt. 13 comma 13 del DL 183/2020 e 40-quater del DL 41/2021) sono state giustificate dall’eccezionale emergenza sanitaria, anche considerato che il contenuto della misura è stato progressivamente adattato all’evolversi della pandemia, in modo da assicurare la proporzionalità delle misure rispetto a tale situazione (contrariamente a quanto avvenuto con la seconda proroga della sospensione delle procedure esecutive aventi a oggetto l’abitazione principale del debitore ex art. 54-ter del DL 18/2020, dichiarata costituzionalmente illegittima dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 128/2021).
La Corte ha, infine, rilevato che, sebbene l’eccezionalità della pandemia da COVID-19 abbia giustificato la sospensione temporanea dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, la misura emergenziale deve ritenersi senza possibilità di ulteriore proroga, “avendo la compressione del diritto di proprietà raggiunto il limite massimo di tollerabilità, pur considerando la sua funzione sociale (art. 42, secondo comma, Cost.)”.
Resta ferma in capo al legislatore, qualora l’evolversi dell’emergenza sanitaria lo richieda, la possibilità di adottare altre misure più idonee per realizzare un diverso bilanciamento, ragionevole e proporzionato.
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