ACCEDI
Domenica, 29 marzo 2026

NOTIZIE IN BREVE

Impossibile condizionare l’acquisto alla vendita dell’ex prima casa per accedere al nuovo beneficio

/ REDAZIONE

Sabato, 13 novembre 2021

x
STAMPA

In tema di agevolazioni per l’acquisto della prima casa, come vigenti prima del 1° gennaio 2016, la dichiarazione richiesta dalla lett. c) della Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, relativa all’impossidenza, su tutto il territorio nazionale, di un’altra abitazione già acquistata con l’agevolazione, doveva essere resa necessariamente nell’atto di acquisto e riguardare la situazione esistente in quel momento, senza che potesse avere rilievo, ai fini fiscali, il fatto che le parti avessero subordinato l’efficacia dell’acquisto alla condizione sospensiva della rivendita entro un dato termine dell’immobile preposseduto dall’acquirente (a suo tempo acquistato con il beneficio “prima casa”).
Lo afferma la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 33968, depositata ieri.

Nel caso di specie, il contribuente aveva acquistato un’abitazione richiedendo le agevolazioni “prima casa”, condizionando l’acquisto alla condizione sospensiva della vendita, entro 2 anni, dell’altra abitazione, già di sua proprietà al momento del rogito e acquistata con i benefici. In tal modo, egli sperava di realizzare la condizione richiesta per l’accesso al beneficio prima casa, prima che si realizzassero gli effetti del contratto di vendita.

La causa fa riferimento alla formulazione normativa previgente al 1° gennaio 2016, quando è stata introdotta la “moratoria annuale” del comma 4-bis della Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, che consente di accedere all’agevolazione anche ove l’acquirente sia in possesso, al momento dell’atto, di un’abitazione già acquistata con il beneficio, purché egli la alieni entro un anno dal rogito.

La Corte di Cassazione, tuttavia, con lettura rigorosa della Nota II-bis dell’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, nega che fosse possibile condizionare l’atto alla vendita dell’ex prima casa, tenendo conto che la dichiarazione di impossidenza di altri immobili richiesta dalla lett. c) della Nota II-bis era elemento costitutivo della fattispecie agevolativa e doveva fare riferimento alla situazione esistente in quel momento.

TORNA SU