Nella riforma delle aliquote IRPEF non dimentichiamo la ritenuta d’acconto
Il beneficio rischia di essere «annacquato» dalla ritenuta, se rimane nella misura del 20% del provento lordo
Pubblichiamo l’intervento di Alberto Arrigoni, Presidente della Fondazione dell’ODCEC di Milano.
Le prime indiscrezioni di stampa e le segreterie dei partiti diffondono le proposte di fine anno 2021 di modifica delle aliquote IRPEF per realizzare una riduzione del prelievo fiscale, in attesa (speriamo) dell’organica riforma delle imposte.
Ben vengano quindi le riduzioni, ma non dovrebbe essere esasperata l’asimmetria tra prelievo in acconto tramite le ritenute c.d. automatiche e imposta dovuta, specialmente per il lavoro autonomo.
È esperienza comune e risulta dagli studi promossi periodicamente dagli organismi di categoria che negli studi professionali, esclusi solo quelli individuali senza collaboratori, l’incidenza dei costi di esercizio supera mediamente il 60% dei ricavi lordi, con un’incidenza maggiore per le grandi città; è altrettanto noto che la media dei redditi per i professionisti di tutte le attività si colloca (parliamo di media!) intorno ai 50/75 mila euro l’anno.
Saranno costoro, quindi, i principali beneficiari della riduzione sia del numero che delle dimensioni delle aliquote IRPEF, ma il beneficio rischia di essere annacquato dall’invarianza della ritenuta d’acconto che, se rimane nella misura del 20% del provento lordo, viene a incidere sul netto in misura superiore al totale dovuto e addirittura all’aliquota massima: il 20% sul ricavo lordo corrisponde con i costi al 60% dei proventi al 50% sul netto e, complice anche l’abbassamento dell’incidenza media dell’imposta, porterà fisiologicamente a credito la maggior parte dei professionisti.
È evidente che nella gestione della contabilità pubblica, che registra le entrate per cassa, anche il differimento del rimborso di un credito costituisce un beneficio, ma per il professionista che si trova con eccedenze magari non utilizzabili direttamente siamo in presenza di immobilizzazioni finanziarie penalizzanti.
Una misura ridotta della ritenuta d’acconto prevista all’art. 25 del DPR 600/73, evitando l’insorgenza di crediti, semplificherebbe anche la gestione delle partite contabili da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, eliminando le complicazioni oggi in essere per la riscossione dei crediti a rimborso generati dalle dichiarazioni annuali.
Un percorso per realizzare l’attenuazione dell’impatto del prelievo potrebbe essere quella già applicata all’art. 25-bis del DPR 600 per le ritenute su provvigioni, che stabilisce la base di commisurazione nel 50% dell’ammontare corrisposto. Se questa modalità di quantificazione fosse applicata anche al lavoro autonomo tutti i problemi evidenziati sarebbero probabilmente fugati (o quanto meno riguarderebbero una limitatissima platea di interessati).
Ma di questo argomento non si trova ancora traccia, mentre sembra che l’attenzione sia rivolta anche verso altre semplificazioni di poste (riordino di agevolazioni e detrazioni, modifica dell’entità dei bonus e così via).