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Dall’INPS chiarimenti su indennità di maternità per autonome e congedo obbligatorio del padre

/ REDAZIONE

Martedì, 4 gennaio 2022

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Con la circolare n. 1 di ieri, l’INPS ha fornito chiarimenti sulle misure relative all’indennità di maternità per lavoratrici autonome e al congedo obbligatorio del padre introdotte dalla legge di bilancio 2022.

L’art. 1 comma 239 della L. 234/2021 stabilisce infatti che, alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata INPS, autonome e imprenditrici agricole, libere professioniste, iscritte a un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza di cui alla Tabella D allegata al DLgs. 151/2001, che abbiano dichiarato, nell’anno precedente l’inizio della maternità, un reddito inferiore a 8.145 euro, incrementato del 100% dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT, è riconosciuta l’indennità di maternità per ulteriori 3 mesi a decorrere dalla fine del periodo di maternità.

Sul congedo obbligatorio del padre, in base all’art. 1 comma 134 della L. 234/2021, viene poi stabilizzato dal 2021 il riconoscimento: di 10 giorni di congedo obbligatorio; di un ulteriore giorno di congedo, previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima (c.d. “congedo facoltativo”).

Per quanto riguarda il sostegno in caso di maternità, dopo aver esaminato la platea delle destinatarie, i requisiti per l’accesso agli ulteriori 3 mesi di indennità di maternità/paternità, il periodo indennizzabile e il periodi transitorio, l’INPS spiega che la domanda andrà presentata solo in modalità telematica tramite: il portale web, accedendo con SPID, CIE o CNS, usando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it; il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori); i patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
Con successivo messaggio, saranno fornite indicazioni sul rilascio delle implementazioni della domanda telematica secondo le novità legislative.

Per quanto riguarda il congedo obbligatorio e facoltativo di paternità, invece, l’Istituto richiama le indicazioni contenute nelle circ. nn. 42/2021 e 40/2013 (si veda, da ultimo “Niente congedo per morte perinatale se il decesso è dopo 10 giorni dalla nascita” del 12 marzo 2021), arrivando alla conclusione che devono presentare domanda solo i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall’INPS, mentre, se le indennità sono anticipate dal datore di lavoro, i lavoratori devono comunicare al proprio datore la fruizione del congedo di cui si tratta, senza necessità di presentare domanda all’Istituto.

Per quanto concerne, infine, il computo dei giorni relativi ai congedi, si precisa che devono essere computate e indennizzate le sole giornate lavorative.

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