Incostituzionale escludere i cittadini stranieri da bonus bebè e assegno di maternità
Con un comunicato stampa pubblicato ieri la Corte Costituzionale informa che sono state esaminate le questioni sollevate dalla Corte di Cassazione sulla disciplina del “bonus bebè” di cui all’art. 1 comma 125 della L. 190/2014 e dell’assegno di maternità ex art. 74 del DLgs. 151/2001. I giudici di legittimità, in particolare, dubitavano della legittimità costituzionale di tali norme nella parte in cui stabiliscono il requisito del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo per la relativa erogazione agli stranieri.
Con la pronuncia della Corte di Giustizia relativa alla causa C-350/20 del 2 settembre 2021 era già stato statuito che la normativa italiana non è conforme né all’art. 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98/Ue, né all’art. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Ue.
Infatti, il citato art. 34 riconosce il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali quali sono il bonus bebè e l’assegno di maternità a ogni persona che risieda o si sposti all’interno dell’Ue. Quanto all’art. 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva, tale disposizione prevede che i lavoratori dei Paesi terzi (di cui all’art. 3, paragrafo 1, lettere b) e c) della direttiva stessa) beneficino dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne i settori della sicurezza sociale.
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