Accertamento legittimo con l’apertura del concordato
La procedura non è ostativa all’iscrizione a ruolo e all’emissione della cartella
Con ordinanza n. 2239, depositata ieri, la Corte di Cassazione ha ribadito che l’apertura del concordato preventivo non è ostativa all’accertamento del credito tributario con iscrizione a ruolo ed emissione della cartella, né all’irrogazione della sanzione pecuniaria e degli accessori, maturati sino all’apertura della procedura concorsuale.
Con riguardo al fallimento, in base all’art. 51 del RD 267/42, salvo diversa disposizione di legge, dalla relativa dichiarazione nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per i crediti sorti durante la procedura, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento. La norma, insieme all’art. 52 del RD 267/42 (principio di esclusività dello stato passivo), garantisce la “universalità soggettiva” ...