Arbitrario affermare che il sismabonus non ha un plafond autonomo
La prassi dell’Agenzia ha sempre sostenuto che gli interventi antisismici e quelli di recupero edilizio hanno un unico limite massimo di spesa
La prassi costante dell’Agenzia delle Entrate ha sempre sostenuto che “gli interventi ammessi al sismabonus non possono fruire di un autonomo limite di spesa in quanto non costituiscono una nuova categoria di interventi agevolabili”, adducendo tale affermazione sulla base del fatto che l’art. 16 del DL 63/2013 rinvia espressamente agli interventi di cui alla lett. i) comma 1 dell’art. 16-bis del TUIR (per tutte, si rinvia alla ris. Agenzia delle Entrate 28 settembre 2020 n. 60).
Da questa affermazione discende che, se vengono sostenute su un edificio unifamiliare o su parti comuni di edifici plurifamiliari interventi di riduzione del rischio sismico per un ammontare di spese che assorbono interamente il pafond di 96.000 euro (moltiplicato, nel caso di interventi
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