Il fallito non esdebitato può accedere alle procedure di sovraindebitamento
Con una interpretazione autorevole e innovativa il Tribunale di Torino lo annovera tra i soggetti destinatari delle procedure di cui alla L. 3/2012
L’attuale quadro normativo di riferimento, che scrupolosamente delinea nel nostro ordinamento giuridico i contorni delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, consente a tutti i debitori, che si trovino in uno stato di sovraindebitamento, come definito dall’art. 6 comma 2 lett. a) della L. 3/2012 e che, ex art. 7 comma 2 lett. a), non siano soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla L. 3/2012, di porre rimedio alla propria situazione di sovraindebitamento, attraverso la presentazione, presso il tribunale territorialmente competente [individuato ai sensi dell’art. 9 comma 1] e con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi di cui all’art. 15 con sede nel circondario del tribunale competente, di una delle ...
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