Sospensione dei termini per calamità con interpretazione non troppo restrittiva
La Cassazione, in un caso relativo all’eruzione dell’Etna, ha adottato una linea meno rigorosa
La sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari, disposta dall’art. 4 del DL 245/2002 a favore dei contribuenti colpiti dall’eruzione del vulcano Etna del 2002, si applica non soltanto ai contribuenti aventi la residenza nei comuni interessati dall’eruzione, ma anche ai soggetti che esercitavano la propria attività lavorativa nei Comuni calamitati, in quanto l’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa “non consente di limitare la portata generare delle agevolazioni da essa previste, introducendo limitazioni soggettive non contemplate”.
È questo il principio di diritto espresso dalla Cassazione nella recente ordinanza n. 4819 del 15 febbraio 2022.
La decisione è un’utile occasione per fare il punto sulla corretta interpretazione ...
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