Il saldo attivo di rivalutazione è una riserva tassabile solo con distribuzione
La circolare n. 6/2022 rimette sui corretti binari la questione, che interessa le fusioni con disavanzo
La parte di maggiore interesse della recente circolare n. 6/2022 in tema di rivalutazione e riallineamento è probabilmente rappresentata dalle indicazioni, contenute nella Parte I del documento, sulle vicende successive che coinvolgono la riserva.
Un primo chiarimento, che rettifica l’orientamento emerso nella bozza diramata alla fine di novembre, riguarda gli obblighi di ricostituzione del saldo attivo di rivalutazione all’atto di operazioni straordinarie come la fusione. La riserva viene correttamente classificata tra quelle tassabili solo in caso di distribuzione per cui, facendo riferimento ai consolidati principi della ris. n. 1/2001, nel momento in cui la società sia interessata da una fusione e dalla stessa emerga un disavanzo, non sussistono obblighi di ricostituzione.
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