Necessario individuare criteri precisi per quantificare il fabbisogno del debitore
Mancano espressi riferimenti normativi per la valutazione dello stato di sovraindebitamento
Il decreto di omologa del piano del consumatore emesso dal Tribunale di Torino il 21 settembre 2021 (in fase di reclamo) è degno di nota non soltanto per aver affrontato la questione relativa alla mancata messa a disposizione, da parte del sovraindebitato, del TFR sino ad allora maturato in favore della massa, ma anche per aver fornito rilevanti spunti di riflessione sulla questione relativa alla quantificazione, sempre da parte del debitore, delle spese necessarie al sostentamento proprio e della propria famiglia.
Come già illustrato su Eutekne.info (si veda “Omologa del piano del consumatore anche se non è incluso il TFR” dell’8 aprile), da un punto di vista fattuale, un debitore, sovraindebitato e affetto da patologia di “disturbo di gioco d’azzardo”, presentava ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41