Note di variazione IVA per le procedure di liquidazione coatta in senso ampio
Priva di rilievo la mancata menzione nella prassi antecedente alle modifiche legislative
Con la risposta a interpello n. 100, resa nota ieri, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la possibilità di operare la variazione in diminuzione dell’IVA, secondo la nuova disciplina di cui all’art. 26 del DPR 633/72, anche per la procedura di liquidazione coatta amministrativa di cui all’art. 15 del DL 98/2011.
In tema di variazioni dell’imponibile o dell’imposta, con il modificato art. 26 del DPR 633/72 – introdotto dall’art. 18 del DL 73/2021, con efficacia per le procedure “avviate dal 26 maggio 2021 compreso” (DL 228/2021 conv. L. 15/2022) – è stato anticipato il momento a decorrere dal quale il cedente/prestatore ha facoltà di operare la variazione in diminuzione dell’IVA, a fronte del mancato pagamento del corrispettivo da
...Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41