Nessuna estinzione del giudizio senza intero pagamento della rottamazione
Il giudice deve decidere qualora la definizione non si sia perfezionata
L’art. 3 del DL 119/2018 (c.d. rottamazione dei ruoli) ha introdotto una sanatoria delle cartelle di pagamento, degli accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito inerenti a carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 che comportava lo stralcio degli interessi di mora e delle sanzioni amministrative. Il perfezionamento della definizione era subordinato al puntuale e completo pagamento di tutti gli importi dovuti per la definizione o di tutte le rate, ferma restando la tolleranza di 5 giorni per i tardivi versamenti. In caso contrario il debitore decadeva dalla definizione.
La norma stabiliva che la presenza di un contenzioso non ostacolasse la sanatoria, ma nella domanda per la definizione il debitore doveva impegnarsi a rinunciare ai giudizi in corso (o, ove non già
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