La liquidazione del patrimonio non ha la funzione di tutelare l’attività del debitore
Non è consentita l’applicazione analogica della legge fallimentare ad altra legge speciale, quella sul sovraindebitamento
Il decreto di rigetto emesso dal Tribunale di Ferrara il 22 dicembre 2021, pronunciandosi sul ricorso per la liquidazione del patrimonio proposto da un debitore che esercita attività imprenditoriale di mediatore nel reparto ortofrutticolo e dichiarandone l’inammissibilità, rappresenta un valido e utile spunto di studio e di riflessione, intorno alla delicata – non pacifica – questione relativa alla finalità della procedura di liquidazione del patrimonio di cui agli artt. 14-ter ss. della L. 3/2012 e alla possibilità che al debitore sia concessa l’opportunità, in costanza di procedura, di continuare a svolgere regolarmente la propria attività imprenditoriale, mettendo a disposizione dell’intero ceto creditorio una somma del proprio reddito mensile, detratte le spese necessarie
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