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NOTIZIE IN BREVE

Seconda scissione nello stesso anno senza test sul riporto delle perdite fiscali

/ REDAZIONE

Martedì, 15 marzo 2022

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In caso di una seconda scissione proporzionale nel medesimo periodo d’imposta nei confronti della medesima società beneficiaria (neocostituita a seguito della prima scissione), non è richiesto il superamento dei test da parte della newco ai fini del riporto delle perdite fiscali ex art. 172 comma 7 del TUIR (richiamato dall’art. 173 comma 10 del TUIR).

L’Agenzia delle Entrate si esprime in tal senso nella risposta a interpello 14 marzo 2022 n. 111, che analizza una riorganizzazione societaria posta in essere nello stesso periodo d’imposta attraverso:
- una prima scissione nei confronti di una società neocostituita;
- una seconda scissione, a completamento della prima, verso la medesima beneficiaria, avente a oggetto il trasferimento di alcuni beni (impianti di produzione energetica) ricompresi nel precedente ramo d’azienda, ma non oggetto di trasferimento poiché ancora sottoposti ad alcune verifiche di carattere regolatorio in tale frangente.

Nella prima delle due operazioni, è stata confermata l’esclusione della necessità di verificare il superamento dei test da parte della società neocostituita, poiché non è rinvenibile alcun effetto elusivo in un’operazione per mezzo della quale una preesistente organizzazione viene divisa in più centri di imputazione (in questo senso, si veda anche la circ. Agenzia delle Entrate 9 marzo 2010 n. 9).

Rispetto alla seconda scissione, la società beneficiaria, non essendo formalmente costituita contestualmente a detta operazione, avrebbe dovuto sottoporsi al test di vitalità economica, senza però riuscire a superarlo a causa del ridotto periodo di attività. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che, trattandosi del medesimo patrimonio netto (quello della scissa), non ha luogo alcun effetto elusivo con riferimento al riporto delle posizioni soggettive, poiché sia le perdite sia gli attuali e i futuri utili imponibili deriverebbero dalla medesima attività economica trasferita in due distinti momenti temporali.

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