Deducibili i contributi dovuti in seguito all’errata applicazione del massimale
Con la risposta a interpello n. 117, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che la maggior quota contributiva a carico del lavoratore, derivante dall’errata applicazione del massimale contributivo ex art. 2 comma 18 della L. 335/95, costituisce un’integrazione di contributi obbligatori per legge, a suo tempo non versati, deducibile ai sensi dell’art. 10 comma 1 lett. e) del TUIR.
Nel caso di specie, il lavoratore non aveva comunicato correttamente all’ex datore di lavoro la sua posizione contributiva rispetto al termine del 1° gennaio 1996, causando un’errata applicazione del massimale e la diffida dell’INPS per “recupero contributi da eccedenza massimale” per le annualità 2015, 2016 e 2017.
Dopo aver ricordato che, ai sensi della lett. e) citata, sono deducibili dal reddito complessivo i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi, l’Agenzia evidenzia che i contributi in trattazione sono deducibili se risultano a carico del contribuente e debitamente documentati.
Considerato inoltre il principio di cassa, ai fini della deducibilità, è necessario fare riferimento al periodo d’imposta in cui il lavoratore rimborsa tali oneri all’ex datore e non all’annualità in cui quest’ultimo è stato chiamato a versare la maggior quota contributiva a carico del dipendente (regolarizzando le omissioni contributive).
Sotto il profilo operativo, tali contributi dovranno essere indicati nel rigo della dichiarazione dei redditi dedicato ai “Contributi previdenziali e assistenziali” relativa al periodo d’imposta in cui tali contributi sono restituiti all’ex datore di lavoro (Rigo E21). Invece, il datore è tenuto ad attestare tali somme mediante la Certificazione Unica da rilasciare all’ex dipendente, inserendo un’annotazione a contenuto libero (con codice ZZ).
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