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La residenza fiscale vuole la prova del centro degli interessi vitali

/ REDAZIONE

Mercoledì, 16 marzo 2022

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Ai fini dell’individuazione della residenza fiscale del cittadino italiano iscritto all’AIRE, è necessario verificare l’ubicazione del centro degli interessi vitali, quale luogo abituale degli interessi principali del contribuente riconoscibile a terzi. 
Lo rammenta la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 8286, pubblicata ieri.

Il caso di specie riguardava la residenza fiscale estera di un un cittadino italiano, iscritto all’AIRE, residenza estera che l’Agenzia delle Entrate aveva negato, sulla base di “denunciate incongruenze derivanti dal riscontro di una sovrapposizione e coesistenza di pluralità di residenze del Regno Unito e a Montecarlo”. La Cassazione condivide le doglianze dell’Agenzia delle Entrate e cassa la sentenza della Corte di merito, che aveva ritenuto provata la residenza estera del contribuente sulla base di “certificazioni ufficiali e pubbliche” oltre che di “prove concrete e tangibili” quali “attestati di iscrizioni e assidua frequenza a club socio-culturali e ricreativi praticamente incompatibili con il mantenimento in Italia del centro dei propri interessi”.

Ad avviso della Suprema Corte, la decisione non tiene conto dei riscontri che la giurisprudenza (interna e unionale) richiede per identificare la sede principale degli affari ed interessi economici, nonché dei rapporti affettivi del contribuente, accontentandosi in pratica della sola menzione degli attestati relativi alla frequentazione ed iscrizione a club socio-culturali, mentre l’Agenzia delle Entrate aveva fornito una serie di elementi presuntivi che non avrebbero dovuto essere ignorati, quali la “locazione di un immobile in Torino ad uso abitativo, indicato dal contribuente medesimo quale sede fiscale proprio della famiglia; il contratto di locazione, sempre in Torino, di due posti auto; le partecipazioni a vario titolo, quale socio e/o rappresentante legale in alcune società avventi sede in Italia; i redditi conseguiti in Italia e risultanti dai modelli 770 dei sostituti d’imposta”.

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