Ordini professionali con obbligo NASpI per gli assunti a tempo determinato
Con la circ. n. 40/2022, pubblicata ieri, l’INPS ha riepilogato l’assetto degli obblighi contributivi previsti per gli Ordini e per i Collegi professionali, relativi alle assicurazioni pensionistiche e previdenziali per il proprio personale dipendente.
In via preliminare, dopo aver precisato che i predetti Ordini e Collegi ricadono nel comparto degli enti pubblici non economici, l’Istituto ha ricordato che già dall’art. 39 della L. 379/55 è stato previsto, per gli enti di diritto pubblico e parastatali, la facoltà di iscrivere il personale dipendente alle Casse pensionistiche pubbliche – con conseguente esclusione dall’obbligo dell’assicurazione generale obbligatoria – mediante adozione di deliberazioni da proporre entro termini perentori, l’ultimo dei quali è stato fissato dalla L. 274/91 al 26 febbraio 1992.
Per quanto riguarda le contribuzioni previdenziali e assistenziali “minori”, nella circolare in questione si precisa che, attesa la natura pubblica degli enti in argomento, non sussiste obbligo di contribuzione con riferimento alla malattia e maternità, alla Cassa unica assegni familiari (Cuaf), al Fondo di garanzia per il TFR e al Fondo di Tesoreria.
Inoltre, Ordini e Collegi non sono altresì assoggettati al versamento del contributo ordinario al Fondo di integrazione salariale (FIS), mentre sussiste invece l’obbligo di versamento della contribuzione alla NASpI, dovuta nella misura dell’1,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per il solo personale assunto con contratto a tempo determinato.
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