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NOTIZIE IN BREVE

Nuove annotazioni per la rettifica delle rendite immobiliari

/ REDAZIONE

Venerdì, 18 marzo 2022

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Con la circolare n. 7, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sulla procedura “DOCFA” di cui al DM del Ministero delle Finanze n. 701/94, che consente al contribuente di formulare una proposta di rendita per le unità immobiliari oggetto di dichiarazione in catasto fino a che l’ufficio non provveda, “entro dodici mesi dalla data di presentazione delle dichiarazioni”, alla determinazione della rendita catastale definitiva.

In primo luogo, la circolare ha ribadito, conformemente all’orientamento giurisprudenziale e di prassi consolidato (tra le altre, circ. Agenzia del Territorio n. 7/2005 e Cass. n. 34246/2019), che il termine di dodici mesi previsto dall’art. 1 comma 3 del DM 701/94 ha carattere ordinatorio e non perentorio, dunque il decorso del termine di un anno previsto per la determinazione della rendita catastale definitiva non comporta la decadenza per l’amministrazione dal potere di verifica.

In secondo luogo, il documento si è pronunciato sull’efficacia della notifica degli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali di cui all’art. 74 del L. 342/2000 e, in particolare, sulla utilizzabilità, a fini impositivi, della rendita attribuita o modificata con riferimento ai periodi anteriori la notifica dell’atto attributivo o modificativo.

Posto che l’art. 74 comma 1 dispone che gli atti “attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell’ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita”, la circolare ha confermato l’interpretazione secondo cui l’efficacia della rendita modificata coincide con la data di notifica, ma ciò non esclude l’utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, anche per annualità d’imposta sospese, ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso (Cass. SS.UU. n. 3160/2011).

In considerazione di quanto sopra, l’Agenzia ha promosso alcune semplificazioni delle annotazioni in uso, relative all’applicazione dell’art. 1 comma 3 del DM 701/94, in relazione alle fattispecie ricorrenti.

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