Per gli integratori alimentari l’aliquota IVA dipende dalla classificazione doganale
Con la risposta a interpello n. 121 di ieri, 17 marzo 2022, l’Agenzia delle Entrate ha affermato l’applicabilità dell’aliquota IVA del 10%, ai sensi del n. 80) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72, per l’integratore alimentare, in capsule, di fermenti lattici vivi, in quanto ritenuto classificabile alla voce 21.06.90 (ex 2107) della Nomenclatura Combinata.
In tale documento, l’Agenzia premette che gli integratori alimentari non sono prodotti che di per sé beneficiano dell’aliquota IVA ridotta, poiché non risultano espressamente richiamati in alcuna delle parti della Tabella A allegata al DPR 633/72; l’eventuale applicazione della stessa è riconosciuta caso per caso, sulla base del parere tecnico espresso dall’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, che ne analizza la composizione.
Richiamando i precedenti chiarimenti di prassi (cfr., tra le tante, le risoluzioni nn. 153/2005, 290/2008 e 383/2008, nonché le risposte a interpello nn. 269/2020 e 270/2020), l’Amministrazione finanziaria ribadisce, pertanto, che l’aliquota IVA del 10% per diverse tipologie di integratori alimentari discende dal fatto che l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli ha classificato tali prodotti nella voce 21.06 della Tariffa doganale e, in particolare, nella sottovoce 21.06.90 (“Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove”); per l’effetto, gli stessi sono risultati riconducibili al n. 80) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72.
In virtù di tale classificazione alla voce 21.06.90 (ex 2107), l’aliquota del 10% è stata riconosciuta anche nel caso in esame, con riferimento all’integratore alimentare, in capsule, di fermenti lattici vivi per favorire l’equilibrio della flora intestinale e le funzioni digestive.
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