La proroga da COVID-19 trascina il ravvedimento operoso
I giudici confermano che il ravvedimento poteva avvenire sino a fine febbraio 2022
Relativamente ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, tutti gli atti di accertamento, di liquidazione, di recupero dei crediti d’imposta e di contestazione/irrogazione delle sanzioni che scadevano dall’8 marzo 2020 al 31 dicembre 2020 avrebbero potuto essere notificati dal 1° marzo 2021 al 28 febbraio 2022, sempre che l’emissione fosse avvenuta entro il 31 dicembre 2020 (art. 157 del DL 34/2020).
Sin dall’introduzione di questa norma, ci si è domandati se alla proroga dei termini di accertamento si “accompagnasse” anche la proroga dei termini per fruire del ravvedimento operoso.
La risposta affermativa è giunta dalla Commissione tributaria provinciale di Prato (sentenza 30 dicembre 2021 n. 189/1/21), secondo cui la dichiarazione integrativa,
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