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Disciplina variabile per il conflitto di interessi dell’amministratore delegato

/ REDAZIONE

Martedì, 22 marzo 2022

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La Cassazione, nell’ordinanza n. 9054 depositata ieri, ha stabilito che, in assenza di una previa deliberazione assembleare o del CdA, la disciplina del conflitto di interessi dell’amministratore delegato deve essere ricondotta all’art. 1394 c.c. e non alle disposizioni dettate, al riguardo, in ambito societario.

In particolare, come già precisato dalla Cassazione (cfr. Cass. n. 18792/2005), l’art. 1394 c.c. si applica agli atti compiuti dal rappresentante della società di capitali quando manchi una deliberazione del CdA con la determinazione del contenuto del contratto; si applica, invece, l’art. 2391 c.c. nel caso in cui il conflitto di interessi emerga in sede deliberativa, anche quando l’attuazione del contratto sia affidata all’amministratore in conflitto di interessi con la società.

Conseguentemente il contratto è suscettibile di venire annullato ai sensi dell’art. 1394 c.c. se sia concluso dall’amministratore unico (ipotesi nella quale manca il CdA) o dall’amministratore munito di potere di rappresentanza che, delegato o no, agisca senza una preventiva deliberazione consiliare.

Quando, invece, la conclusione del contratto è deliberata dal CdA, il conflitto di interessi si manifesta già nella fase deliberativa, sicché trova applicazione l’art. 2391 c.c. e l’annullamento del contratto è possibile solo se sia prima annullata la deliberazione che ne ha deciso la conclusione.

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