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Fusione con perdite fiscali riportabili anche in difetto del test del patrimonio netto

/ REDAZIONE

Martedì, 22 marzo 2022

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In un’operazione di fusione, non ostacola il riporto delle perdite il mancato superamento del test del patrimonio netto ex art. 172 comma 7 del TUIR da parte della società incorporata, ove vi siano elementi a sostegno dell’assenza di finalità elusiva, atti a provare che tale società possedeva la c.d. “redditività prospettica” per continuare a svolgere la propria attività anche in assenza della fusione.

In questo senso si è espressa l’Agenzia delle Entrate, nella giornata di ieri, con la risposta a interpello n. 124, la quale ha ritenuto disapplicabile il limite al riporto delle perdite fiscali ex art. 172 comma 7 del TUIR, da parte della società incorporata, che, pur superando il test di vitalità, non possedeva un patrimonio netto capiente nell’esercizio precedente a quello di efficacia giuridica della fusione.

Nel caso di specie, l’incapienza era riconducibile alle connaturate oscillazioni che caratterizzano il settore petrolifero – nel quale la società opera – di per sé fortemente influenzato dalle variazioni delle quotazioni internazionali del greggio, occorse in esercizi precedenti.

Non è indice di depotenziamento nemmeno il risultato negativo relativo al periodo di retrodatazione, derivante dagli effetti di natura straordinaria connessi a un accordo transattivo a conclusione di un precedente contenzioso.
Tale componente non riguarda la capacità produttiva della società, la quale, nel medesimo periodo d’imposta, ha comunque coperto il 17% del mercato italiano delle vendite di carburante nel comparto dell’aviazione.

Sulla base di tali dati, unitamente all’effettiva prosecuzione dell’attività nella società risultante dalla fusione, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto concretamente esercitata l’attività d’impresa da cui hanno avuto origine le perdite fiscali e le eccedenze ACE oggetto di riporto, così integrando l’operatività e la mancata finalità elusiva richieste per la disapplicazione dei limiti previsti dall’art. 172 comma 7 del TUIR.

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