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Conferimento di partecipazioni alla prova della continuazione del consolidato fiscale

/ REDAZIONE

Martedì, 22 marzo 2022

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La risposta a interpello n. 125, pubblicata ieri, analizza la prosecuzione dell’opzione per il consolidato fiscale nazionale qualora una società di nuova costituzione divenga capogruppo a seguito del conferimento nella stessa delle partecipazioni della precedente società consolidante.
Pertanto, la “vecchia” consolidante risulterebbe sotto il controllo della società conferitaria.

In questo caso, l’Agenzia delle Entrate afferma che la società le cui partecipazioni sono state oggetto di conferimento non può continuare ad agire come società consolidante se la conferitaria intende optare per la tassazione di gruppo.
Tale limitazione deriva dalla circostanza che la “vecchia” consolidante non integrerebbe il requisito di controllo di cui all’art. 2359 comma 1 n. 1) c.c., nonché di cui all’art. 120 del TUIR nei confronti della propria controllante (società conferitaria delle partecipazioni).
Diversamente, nel perimetro di consolidamento coesisterebbero la natura di consolidante e quella di società controllata in capo alla medesima società.

Si osserva anche che l’art. 11 comma 8 del DM 1° marzo 2018 prevede la continuazione del consolidato nel caso di conferimento effettuato da uno qualsiasi dei soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo, a condizione che permangano i requisiti di cui all’art. 117 del TUIR, compreso quello del controllo.

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