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Prova semplificata per le cessioni INTRA di beni soggetti ad accisa

/ REDAZIONE

Mercoledì, 23 marzo 2022

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L’Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 146 di ieri, ha riconosciuto la legittimità dell’e-AD (documento amministrativo elettronico) quale mezzo di prova delle cessioni intracomunitarie per i beni soggetti ad accisa.
La questione esaminata concerne il regime di non imponibilità IVA previsto dall’art. 41 comma 1 del DL 331/93, tra i cui requisiti vi è la spedizione o il trasporto dei beni in un altro Stato membro dell’Ue. La spedizione o il trasporto possono peraltro essere eseguiti dal cedente, dal cessionario o da terzi per loro conto.

Il richiamato art. 41 non contiene alcuna specifica previsione in merito alla documentazione che il fornitore deve produrre per comprovare il trasporto intracomunitario dei beni. A tal fine, è stata introdotta una presunzione relativa all’avvenuto trasporto (art. 45-bis del Regolamento Ue n. 282/2011), diversa a seconda che i beni siano stati spediti o trasportati dal venditore o da un terzo per suo conto (paragrafo 1 lettera a) o che siano stati trasportati dall’acquirente o da un terzo per suo conto (paragrafo 1 lettera b).

In merito al rapporto tra la presunzione di cui al citato art. 45-bis e la prassi nazionale, emanata nel corso degli anni, in materia di prova del trasporto nella cessione intracomunitaria, l’Agenzia delle Entrate ha ammesso la possibilità per i soggetti passivi di dimostrare con altri elementi oggettivi di prova che l’operazione sia realmente avvenuta (circ. n. 12/2020).

Anche sulla base del suddetto chiarimento, la risposta n. 146/2022 conferma che, nel caso in cui siano ceduti beni soggetti ad accisa, vi sia la possibilità di fornire prova del trasporto intracomunitario mediante il documento e-AD, eventualmente in alternativa rispetto al CMR (nel quale sono contenuti gli stessi elementi) o ad altro documento di trasporto della merce.
Peraltro, si evidenzia che la Cassazione, con l’ordinanza n. 28832/2019, in relazione alla vendita di prodotti alcolici in regime di sospensione di accisa, aveva riconosciuto l’effettività del trasferimento della merce inviata al cessionario proprio sulla base della terza copia (c.d. copia di ritorno) dei documenti e-AD.

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