Ai fini dell’imposta sui servizi digitali pubblicità «mirata» a prescindere da chi opera la profilazione
Nella giornata di ieri, l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 149 ha fornito alcuni chiarimenti in materia di imposta sui servizi digitali.
In caso di “veicolazione di pubblicità mirata” (ai sensi dell’art. 1 comma 37 lett. a) della L. 30 dicembre 2018 n. 145) è centrale, affinché si generi il presupposto impositivo, la natura “mirata” della pubblicità, basata pertanto sui dati relativi all’utente che accede all’interfaccia.
Nell’ipotesi di c.d. programmatic advertising, vale a dire i casi in cui nell’ambito dell’intermediazione di pubblicità mirata, la cessione degli spazi pubblicitari dall’editore all’inserzionista avviene tramite intermediari, non è idonea ad escludere detta caratteristica la circostanza secondo cui la società che ospita la pubblicità non ha il controllo della profilazione dell’utente.
Secondo l’Agenzia, non occorre l’immediata consapevolezza in capo all’editore circa lo sfruttamento dei dati degli utenti, bensì rileva la circostanza oggettiva secondo cui tali messaggi sono basati sui profili degli utenti – indipendentemente, perciò, dal soggetto che opera la profilazione (nel caso di specie, l’intermediario).
Inoltre, nella risposta viene stabilito che i dati raccolti tramite l’internet service provider (ISP) sono idonei a geolocalizzare l’utente, a prescindere dalla consapevolezza dell’utente e dall’accuratezza della posizione geografica rilevata.
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