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Requisito della residenza del componente familiare per l’esenzione IMU «autorimesso» alla Consulta

/ REDAZIONE

Venerdì, 25 marzo 2022

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La Corte Costituzionale ha fatto sapere ieri, con un comunicato stampa, di essersi riunita per esaminare la questione di legittimità sollevata dalla C.T. Prov. di Napoli sull’esenzione IMU disciplinata dall’art. 13 comma 2 quinto periodo del DL 201/2011.

La Consulta, si legge nel comunicato, “censura la disciplina nell’interpretazione della Corte di cassazione, secondo cui l’esenzione dall’imposta municipale unica (IMU) per l’abitazione adibita a dimora principale del nucleo familiare va esclusa qualora uno dei suoi componenti abbia la residenza anagrafica in un immobile ubicato in un altro Comune”.

Dunque la Corte costituzionale ha deciso di sollevare davanti a se stessa la questione di costituzionalità sulla regola generale stabilita dal quarto periodo del citato art. 13. In particolare, si dubita della legittimità costituzionale – in relazione agli artt. 3, 31 e 53 Costituzione – del riferimento alla residenza anagrafica e alla dimora abituale non solo del possessore dell’immobile (com’era nella versione originaria dell’IMU) ma anche del suo nucleo familiare.

In tal modo, quest’ultimo potrebbe diventare un elemento di ostacolo all’esenzione per ciascun componente della famiglia che abbia residenza anagrafica ed effettiva dimora abituale in un immobile diverso. La Corte ha ritenuto che questa questione sia pregiudiziale rispetto a quella sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli.

Maggiori dettagli potranno emergere dalle motivazioni dell’ordinanza di autorimessione, che saranno depositate nelle prossime settimane.

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