Proventi da fondi immobiliari esenti per gli OICR esteri autonomi rispetto ai partecipanti
La risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate 30 marzo 2022 n. 162 ha escluso l’applicazione del regime di non imponibilità dei proventi derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari italiani percepiti da OICR esteri sempreché istituiti in Stati e territori inclusi nella white list di cui al DM 4 settembre 1996.
Ai fini dell’individuazione degli OICR esteri che possono beneficiare della non imponibilità dei proventi distribuiti da fondi immobiliari italiani, si deve fare riferimento alla normativa vigente nello Stato estero in cui gli stessi sono istituiti nonché all’assimilabilità delle finalità d’investimento a quelle degli analoghi soggetti italiani e, comunque, è necessario che sussista una forma di vigilanza sul fondo o sull’organismo ovvero sul soggetto incaricato della gestione.
Con riferimento all’assimilabilità delle finalità di investimento a quelle degli OICR italiani, occorre che vi siano, quali caratteristiche imprescindibili:
- la gestione collettiva del risparmio raccolto tra una pluralità di investitori;
- e l’autonomia delle scelte di gestione della SGR rispetto ai partecipanti.
Nel caso di specie, si osserva che il Fondo estero, pur essendo gestito da un soggetto sottoposto a vigilanza, non agisce in totale autonomia rispetto al Pension Fund, in quanto lo stesso è asset manager delegato rispetto a tre portafogli all’interno di un comparto del Fondo. Tale circostanza, ad avviso dell’Agenza delle Entrate, non assicura la condizione della totale autonomia delle scelte di gestione da parte della SGR rispetto all’influenza del Pension Fund partecipante.
Pertanto, si ritiene che detto Fondo, non potendo essere equiparato a un OICR italiano, non rientra tra i soggetti che possono beneficiare del regime di cui all’art. 7 comma 3 del DL 351/2001.
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