Pensioni italiane non revocate ai cittadini ucraini fuggiti dalla guerra
Con il messaggio n. 1515, pubblicato ieri, considerata la situazione in Ucraina, dietro parere favorevole del Ministero del Lavoro, l’INPS rende nota la sospensione – per causa di forza maggiore – della condizione prevista dall’art. 18 comma 13 della L. 189/2002, nelle more di una definizione più precisa dello status di persone in fuga dalla situazione di guerra.
Il citato comma 13 stabilisce che, in caso di rimpatrio, il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne, indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità, al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del 65° anno di età, anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto dall’art. 1 comma 20 della L. 335/95.
Con l’inizio del conflitto, molti cittadini ucraini, titolari di un trattamento pensionistico di vecchiaia italiano conseguito usufruendo della suddetta deroga, sono stati costretti a lasciare il loro Paese d’origine per stabilirsi nuovamente in Italia o in altri Stati. Il venir meno della condizione di rimpatrio comporterebbe tuttavia la revoca della prestazione.
La sospensione in esame permette invece, fino a quando non verranno a crearsi le condizioni per un rientro nel Paese in condizioni di sicurezza, di continuare l’erogazione di tali prestazioni anche in Paesi diversi dall’Ucraina e in Italia.
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