Imponibili le somme corrisposte dall’università a integrazione della borsa di studio Erasmus+
Con la risposta n. 171 pubblicata ieri, 6 aprile, l’Agenzia delle Entrate ha negato l’esenzione ai fini IRPEF e IRAP delle somme erogate da un Ateneo nei confronti di studenti con fondi propri e ad integrazione della borsa di studio “Erasmus+”.
Il programma comunitario “Erasmus+”, disciplinato dal Regolamento Ue 1288/2013, prevede l’erogazione di somme agli studenti al fine di sostenere la mobilità internazionale: le borse di studio corrisposte nell’ambito di tale programma beneficiano dell’esenzione IRPEF ai sensi dell’art. 1 comma 50 della L. 208/2015.
Nel caso di specie, l’Università intende cofinanziare tali borse comunitarie con fondi propri ed erogare borse integrative al fine di garantire l’erogazione di tutte le mensilità richieste dagli studenti vincitori e di evitare disparità di trattamento tra gli studenti sull’importo della borsa finanziata.
L’Agenzia delle Entrate considera tali somme rilevanti sia ai fini IRPEF che ai fini della determinazione della base imponibile IRAP dell’ente erogante.
Non risulta infatti applicabile, secondo l’Amministrazione finanziaria, la previsione normativa (art. 6 comma 13 della L. 488/99) prevista per il precedente programma comunitario, denominato “Socrates”. Secondo tale disciplina sono da considerare esenti dalla base imponibile IRPEF, oltre alle somme erogate nell’ambito del programma comunitario, anche quelle corrisposte a titolo aggiuntivo dall’Università se di importo complessivo annuo non superiore a 7.746,85 euro. Tali somme beneficiavano altresì dell’esenzione dall’IRAP, ai sensi dell’art. 16 comma 1 della L. 388/2000.
Tali disposizioni però, precisa l’Agenzia, hanno un ambito applicativo delimitato, non suscettibile di interpretazione analogica o estensiva, e le borse di studio “Erasmus+”, in assenza di espressi riferimenti testuali, non possono essere considerate una particolare applicazione del programma “Socrates”.
Le somme erogate agli studenti dall’Università con fondi propri e a integrazione della borsa di studio “Erasmus+“ sono pertanto da considerare imponibili IRPEF quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. c) del TUIR, nonché rilevanti ai fini IRAP per l’ente universitario.
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