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L’Agenzia analizza gli aspetti impositivi indiretti della riallocazione della stabile organizzazione

/ REDAZIONE

Giovedì, 7 aprile 2022

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Nella risposta a interpello n. 169, pubblicata ieri, l’Agenzia esamina, tra il resto, gli aspetti impositivi indiretti della cessazione dell’attività della stabile organizzazione con conseguente riallocazione delle attività e dei rapporti giuridici presso la casa madre estera.

Sotto il profilo IVA, l’Agenzia esclude che l’operazione di “riallocazione” prospettata assuma rilevanza ai fini dell’imposta e ciò a prescindere dall’eventuale qualificazione del trasferimento dei beni e diritti, dalla stabile alla casa madre, come “cessione di azienda o ramo d’azienda”. Infatti, stante la peculiarità del rapporto tra casa madre e stabile organizzazione, mancherebbe l’“alterità soggettiva necessaria affinché possa configurarsi un’operazione rilevante ai fini IVA”.

Secondo quanto precisato dall’Agenzia, però, “gli scambi di beni tra casa madre e stabile organizzazione che comportano il trasferimento (fisico) degli stessi nel territorio di un altro Stato membro” sono assimilati a operazioni intracomunitarie, configurando trasferimenti da parte del soggetto passivo di beni della sua impresa a destinazione di un altro Stato membro (artt. 17 e 21 della Direttiva 2006/112/Ce). Pertanto, conclude l’Agenzia, posto che le cessioni intracomunitarie, non imponibili nello Stato del cedente, sono operazioni speculari agli acquisti intracomunitari, soggetti a imposta nello Stato del cessionario, l’eventuale trasferimento di beni mobili dalla branch italiana alla casa madre Ue assume rilevanza, ai fini IVA, nello Stato membro in cui ha sede quest’ultima.

Per quanto riguarda l’imposta di registro, l’unico atto da registrare è la delibera con cui Alfa dispone lo spostamento del ramo aziendale italiano presso la propria sede centrale, che deve essere depositato presso un notaio, al fine di recepirne il contenuto e consentirne l’uso nello Stato italiano. Tale atto, in assenza di un trasferimento intersoggettivo di beni, sconta l’imposta di registro in misura fissa quale atto non avente contenuto patrimoniale, ai sensi dell’art. 11 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 131/86.

Le eventuali formalità di trascrizione immobiliare conseguenti all’operazione scontano l’imposta ipotecaria in misura fissa ex art. 4 della Tariffa allegata al DLgs. 347/90, mentre le eventuali volture catastali relative agli immobili, scontano l’imposta catastale in misura fissa ai sensi dell’art. 10 comma 2 del DLgs. 347/90.

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