Rifacimento di una piazza con aliquota IVA ordinaria
Con la risposta a interpello n. 180 di ieri, l’Agenzia delle Entrate non ha ritenuto applicabile l’aliquota IVA del 10%, prevista per le opere di urbanizzazione, al totale rifacimento della piazza centrale di un Comune.
Come già indicato nella prassi precedente, difatti, le disposizioni agevolative per gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria (art. 4 della L. 847/1964 e art. 16 del DPR 380/2001) trovano applicazione solo per i lavori che sono riconducibili nel concetto di “costruzione”, vale a dire per la realizzazione “ex novo” di un’opera edilizia, mentre non si rendono applicabili alle migliorie o modifiche dell’opera stessa (cfr. ris. n. 202/2008). In questo secondo caso, vige dunque l’aliquota IVA ordinaria, non potendosi avvalere dell’agevolazione di cui ai nn. 127-quinquies, 127-sexies e 127-septies della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72.
Nella fattispecie in esame, peraltro, risultava inapplicabile anche l’aliquota IVA del 4% prevista, ai sensi del n. 41-ter della Tabella A, parte II, allegata al DPR 633/72, con riferimento alla “realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o all’eliminazione delle barriere architettoniche”.
Secondo la documentazione fornita in sede di interpello, difatti, risultava che il contratto di appalto e gli atti amministrativi facessero generico riferimento alla realizzazione di un intervento di “manutenzione straordinaria”, senza indicazione della normativa di settore in materia di barriere architettoniche (né con la specificazione che l’intervento era stato realizzato in coerenza delle prescrizioni dettate dalla medesima normativa).
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