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Variazione IVA legittima, anche senza insinuazione al fallimento, in mancanza di attivo da liquidare

/ REDAZIONE

Venerdì, 8 aprile 2022

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L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 181 pubblicata ieri, ha chiarito che, per le procedure concorsuali aperte in data antecedente il 26 maggio 2021, il diritto alla variazione in diminuzione, ex art. 26 del DPR 633/72, sorge anche nell’ipotesi di omessa insinuazione al passivo della pretesa creditoria, laddove il contribuente possa dimostrare l’infruttuosità della procedura fallimentare per mancanza di attivo da liquidare.

Il diritto alla variazione è esercitabile solo alla chiusura della procedura anche se, nelle more, sia intervenuta la prescrizione del credito.
Il creditore che ometta di insinuare il proprio credito al passivo ritenendo “antieconomica” la partecipazione al concorso, tuttavia, non beneficia dell’interruzione della prescrizione di cui all’art. 2945 comma 2 c.c., spettante, invece, ai crediti ammessi al passivo, né può diversamente azionare la propria pretesa creditoria nelle more della procedura fallimentare, essendo preclusa qualsiasi iniziativa individuale sul patrimonio del fallito.

Il diritto alla variazione in diminuzione non può sorgere, invece, nella diversa ipotesi di prescrizione del credito antecedente la procedura fallimentare: tale evento, infatti, preclude la sua ammissione al passivo (risposta Agenzia delle Entrate 10 marzo 2022 n. 102).
Tale soluzione recepisce l’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia 11 giugno 2020 causa C-146/19 e supera il precedente orientamento espresso dall’Agenzia delle Entrate (cfr. circ. n. 77/2000 e ris. n. 195/2008; Cass. n. 1541/2014).

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