Ferie annuali per i giudici di pace se assimilabili ai magistrati ordinari
La Corte di Giustizia, con la sentenza resa nella causa C-236/20, pubblicata ieri, 7 aprile 2022, ha affermato una serie di principi sulla figura dei giudici di pace.
La vicenda è sorta dal ricorso di un giudice di pace che ha sostenuto che la categoria esercita le medesime funzioni dei magistrati ordinari, con conseguente diritto a essere considerato pubblico dipendente, a tempo pieno o a tempo parziale, appartenente alla magistratura, e riconoscimento dei relativi diritti economici, assistenziali e previdenziali.
La Corte di Giustizia, con la sentenza in commento, ha così statuito che se il giudice di pace rientra nella nozione di “lavoratore a tempo parziale” ai sensi dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale e/o di “lavoratore a tempo determinato” ai sensi dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e si trova in una situazione comparabile a quella di un magistrato ordinario, la normativa nazionale non può non prevedere, in favore di tale lavoratore, il diritto a beneficiare di ferie annuali retribuite di 30 giorni e di un regime assistenziale e previdenziale che dipende dal rapporto di lavoro.
È stato inoltre affermato che la clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale in forza della quale un rapporto di lavoro a tempo determinato può essere oggetto, al massimo, di tre rinnovi successivi, ciascuno di quattro anni, per una durata totale non superiore a sedici anni, e che non prevede la possibilità di sanzionare in modo effettivo e dissuasivo il rinnovo abusivo di rapporti di lavoro.
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