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Non imponibile il risarcimento per perdita di chance lavorative

/ REDAZIONE

Sabato, 9 aprile 2022

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Con risposta ad interpello n. 185 di ieri, 8 aprile 2022, l’Agenzia delle Entrate conferma il principio per cui le somme corrisposte a titolo di risarcimento della perdita di chance lavorative sono qualificabili come risarcimento da danno emergente e, in quanto tali, non sono fiscalmente rilevanti.

L’Agenzia richiama i precedenti giurisprudenziali al riguardo, soffermandosi altresì sulla circostanza che tali somme possono essere correttamente qualificate alla stregua di risarcimenti di danno emergente solo ove l’interessato abbia fornito prova concreta dell’esistenza e dell’ammontare di tale danno (Cass. 24 marzo 2006 n. 6572).

Nel caso di specie, dalla sentenza di condanna al pagamento delle somme al lavoratore emergeva che le mansioni svolte da quest’ultimo erano inferiori rispetto a quelle professionalmente spettanti con conseguente lesione della capacità professionale del lavoratore.

Risultando quindi adempiuto l’onere di allegazione circa il danno alla professionalità, le somme corrisposte, qualificabili come danno emergente e quindi volte a risarcire la perdita economica subita dal patrimonio, non sono, ad avviso dell’Agenzia, assoggettabili a ritenuta alla fonte.

L’Agenzia specifica altresì che le eventuali ritenute operate dal datore di lavoro possono essere recuperate presentando la dichiarazione integrativa del modello 770. A tal fine, nel frontespizio del modello integrativo va inserito il protocollo della dichiarazione che si intende rettificare e nel quadro ST occorre indicare il versamento effettuato erroneamente, inserendo nella seconda colonna “Ritenute operate” l’importo “0”.

Nel quadro SX può, quindi, essere fatto valere il credito inserendo la somma versata erroneamente nel rigo SX1 colonna 2 “Versamenti in eccesso” e cumulata nel rigo SX4 colonna 4 “Credito risultante dalla presente dichiarazione”, indicando poi in colonna 5 quanto di essa è già stato utilizzato in compensazione.

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