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Il cessionario deve provare che il debito tributario riguarda un altro ramo di azienda

/ REDAZIONE

Martedì, 12 aprile 2022

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In ragione del principio desumibile dall’art. 2560 c.c., il cessionario di azienda risponde dei debiti tributari del cedente, sia pure nei limiti dell’art. 14 del DLgs. 472/97.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11678 depositata ieri, ha sancito che spetta al cessionario dimostrare che c’è stata una cessione di ramo di azienda, dotato di una propria autonomia rispetto all’intera azienda del cedente.

Non si può, ovviamente, accettare che, sol perché nell’art. 14 del DLgs. 472/97 la questione non è espressamente affrontata, il cessionario risponda automaticamente per ogni debito tributario del cedente quand’anche inerente a un diverso ramo di azienda (così facendo il cessionario verrebbe a rispondere di debiti inerenti ad una parte dell’azienda rimasta di proprietà del cedente).
Per esimersi da responsabilità, il cessionario deve altresì dimostrare che la pretesa erariale riguarda debiti inerenti a un ramo di azienda diverso da quello che egli ha acquistato.
Il principio era stato già affermato con la sentenza 24 giugno 2021 n. 18117.

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