Autonomia del titolo professionale rispetto alla classificazione ATECO
Le modifiche alla classificazione ATECO relativa alle attività degli studi commerciali, tributari e di revisione contabile sono state oggetto dell’informativa CNDCEC n. 33 dello scorso 21 marzo. Con l’aggiornamento operativo dal 1° gennaio 2022, infatti, è stato modificato il contenuto:
- del codice 69.20.11, prima riservato ai “servizi forniti da dottori commercialisti” e ora dedicato ai “servizi forniti da commercialisti”, con inclusione di tutti gli iscritti nella sezione “A” dell’Albo unico;
- del codice 69.20.12, prima riservato ai “servizi forniti da ragionieri e periti commerciali” e ora dedicato ai “servizi forniti da esperti contabili”, ossia da soggetti iscritti nella sezione “B” dell’Albo unico.
A seguito del dibattito sviluppatosi in ordine all’uso dei titoli professionali e alla correttezza della nuova classificazione ISTAT, con l’Informativa n. 38, pubblicata ieri, il CNDCEC torna sull’argomento per chiarire che non esiste alcuna sovrapponibilità tra i codici ATECO e i titoli professionali con i quali sono individuati e restano qualificati i professionisti iscritti nell’Albo. Come rilevato dall’ISTAT, infatti, i codici ATECO costituiscono una classificazione “statistica” delle attività e la loro definizione è finalizzata esclusivamente alla rappresentazione statistica dei fenomeni economici e sociali, senza alcun riferimento alla normativa nazionale sottostante.
Le finalità statistiche della classificazione e la necessaria definizione sintetica delle attività impediscono l’utilizzo dei codici ATECO per individuare i professionisti iscritti nel loro albo e per specificare con precisione tutte le attività esercitabili dagli stessi, dovendo comunque farsi riferimento al titolo riconosciuto all’iscritto nell’albo in applicazione dell’ordinamento professionale.
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