Nella previdenza complementare posizione individuale senza limiti di portabilità
Con la sentenza n. 12209/2022 depositata ieri, le Sezioni Unite della Cassazione sono intervenute in materia di previdenza complementare, stabilendo l’assenza di limiti per la portabilità delle posizioni individuali disciplinata dall’art. 14 del DLgs. 252/2005.
Nel caso di specie, un grande gruppo bancario, dopo aver incorporato una locale Cassa di risparmio, aveva trasformato il Fondo di previdenza del personale di quest’ultima in un Fondo a contribuzione definita, con finalità liquidatorie, in favore dei soli lavoratori in servizio alla data della trasformazione ed escludendo coloro che si erano dimessi in precedenza.
Sul punto, i giudici di legittimità osservano innanzitutto che le esigenze del Fondo di poter fare ragionevoli previsioni finanziarie non può ostacolare la portabilità delle posizioni individuali anche per gli aderenti ai fondi preesistenti.
In seconda battuta, ricordano che l’impronta solidaristica nel sistema pensionistico di secondo livello dei Fondi a prestazione definita e la libera circolazione delle posizioni individuali non si escludono a vicenda, ma coesistono nel riconoscimento dell’assenza di limiti alla portabilità con riferimento a tutti i Fondi pensionistici preesistenti, a prescindere dal relativo regime e sistema di gestione, garantendo maggiore protezione per il lavoratore che, cessato il rapporto lavorativo, può fruire della portabilità o riscattabilità della propria posizione anche prima di aver maturato il diritto a pensione.
In altri termini, la portabilità è intrinseca alla posizione soggettiva del lavoratore che partecipa al Fondo e viene meno solo alla maturazione del diritto al trattamento pensionistico integrativo.
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