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Dubbia la prescrizione per riscuotere dopo il rinvio

/ REDAZIONE

Sabato, 23 aprile 2022

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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12838 depositata ieri, ha affermato il seguente principio di diritto: “ai fini della tempestiva notificazione del primo atto di esazione tributaria, l’ordinario termine di prescrizione del tributo inizia a decorrere da quando la pretesa tributaria è divenuta definitiva, e pertanto, ove a seguito di pronuncia di cassazione con rinvio, la definitività dell’accertamento fiscale dipenda dalla mancata riassunzione del giudizio ad opera delle parti, il termine decennale di prescrizione inizierà a decorrere da quando il giudizio si è estinto, essendosi esaurito il tempo utile per provvedere alla sua riassunzione”.

Tale pronuncia, a differenza di quanto fatto dalla recente sentenza 8 marzo 2022 n. 7444, non considera che, in caso di atto definitivo a seguito di omessa riassunzione in rinvio, si verifica l’estinzione del processo, fattispecie non equiparabile al giudicato.

Non sembra quindi operare il termine di prescrizione decennale bensì la decadenza biennale dell’art. 25 comma 1 lett. c) del DPR 602/73, che comunque pare sia stata rispettata nella specie, quantomeno in base al testo della sentenza.
La prescrizione decennale per le imposte e quinquennale per le sanzioni opera, sempre se si tratta di estinzione per omessa riassunzione in rinvio, ove l’atto impugnato sia un accertamento esecutivo, sistema in cui la riscossione non soggiace a decadenza ma subito a prescrizione.

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