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Somme a titolo di royalty inerenti se la spettanza emerge dalla clausola contrattuale

/ REDAZIONE

Sabato, 23 aprile 2022

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Con la sentenza n. 12846 depositata ieri, la Cassazione si è espressa sulla deducibilità e sulla quantificazione di pagamenti di royalty in uscita.

L’Agenzia delle Entrate aveva, infatti, negato la deducibilità delle royalty corrisposte da una società italiana (produttrice e venditrice di calzature) ad una società francese (titolare del marchio che la società italiana sfruttava per tale produzione) in relazione alla vendita di calzature effettuate proprio dalla società italiana alla società francese. La contestazione si basava sulla circostanza che, essendo le calzature cedute allo stesso titolare del marchio, l’utilizzo di tale intangible non andasse remunerato, in quanto il suo sfruttamento avrebbe perduto di significato e valore economico. I costi sostenuti dalla società italiana sarebbero dunque indeducibili, in quanto non inerenti.

La Cassazione ha ritenuto che una simile contestazione fosse infondata e si tramutasse in un’ingerenza illegittima sulla valutazione delle scelte di investimento di un operatore economico. Inoltre, l’inerenza del costo sarebbe confermata anche dalla circostanza che la spettanza di tale importo a titolo di royalty emergeva da una specifica clausola contrattuale.

La Cassazione si è espressa, altresì, sulla contestazione mossa dall’Agenzia delle Entrate in tema di quantificazione delle royalty, pari al 7,5% del fatturato, misura superiore rispetto al 5% indicato nella C.M. n. 32 del 22 settembre 1980. La Corte ha ritenuto tali rilievi infondati in quanto, in primis, è possibile discostarsi dal valore del 5% in presenza di comprovate ragioni e, secondariamente, tali ragioni sarebbero state provate dalla società (tramite uno studio di transfer pricing le cui risultanze erano state accettate dall’Amministrazione finanziaria francese, che rappresenta, tra l’altro, il mercato di destinazione da prendere in considerazione per determinare il valore dei beni venduti).

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