Non tassata la remunerazione aggiuntiva alle farmacie per il rimborso dei farmaci in SSN
Con la risposta a interpello n. 219 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che è fiscalmente irrilevante la remunerazione aggiuntiva riconosciuta alle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di SSN di cui al DM 11 agosto 2021.
Il contributo in argomento non assume rilevanza ai fini IVA. Come osservato dalle Entrate, difatti, si tratta di una somma erogata a titolo di ristoro per le imprese colpite dal COVID-19, rispetto alla quale il soggetto beneficiario non assume un’obbligazione di dare, fare, non fare o permettere.
Peraltro, come disposto dall’art. 1 del richiamato DM 11 agosto 2021, la durata della remunerazione aggiuntiva è prevista per un tempo limitato, con decorrenza dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2022.
Sotto il profilo delle imposte dirette, la remunerazione aggiuntiva per il rimborso dei farmaci erogati in regime di SSN non concorre alla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP a norma dell’art. 10-bis del DL 137/2020.
Tale detassazione riguarda infatti “i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi”.
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