ACCEDI
Venerdì, 27 marzo 2026 - Aggiornato alle 6.00

NOTIZIE IN BREVE

Indeducibili le perdite del consolidato eccedenti il reddito minimo

/ REDAZIONE

Giovedì, 28 aprile 2022

x
STAMPA

La Cassazione n. 13123 di ieri, 27 aprile 2022, affronta una controversia legata al mancato riconoscimento, da parte dell’Agenzia delle Entrate, della compensazione delle perdite registrate dalle società consolidate con il reddito minimo della società consolidante, risultata di comodo, in modo da ridurre il reddito al di sotto del minimo o da azzerarlo del tutto.

Alla luce del meccanismo previsto dalla normativa sulle società non operative di cui all’art. 30 della L. 724/94, volto a escludere che il debito fiscale della società di comodo sia inferiore a quello corrispondente al reddito minimo, la Suprema Corte stabilisce che:
- qualora la consolidante-non operativa abbia dichiarato un reddito maggiore di quello minimo, è possibile compensare le perdite della società consolidata con il reddito della consolidante nella misura corrispondente alla differenza tra il reddito dichiarato e il reddito minimo dichiarabile;
- qualora la consolidante-non operativa abbia dichiarato il reddito minimo, le perdite della consolidata non possono ridurre il reddito determinato ai sensi dell’art. 30 della L. 724/94.

In altre parole, in tema di consolidato fiscale, qualora la consolidante sia qualificata come società di comodo ai sensi dell’art. 30 della L. 724/94, la disciplina della tassazione di gruppo di cui all’art. 118 del TUIR incontra il limite dell’indeducibilità delle perdite di una o più consolidate eccedenti il reddito minimo che la società di comodo consolidata è comunque obbligata a dichiarare.

TORNA SU