Il condominio di gestione può chiedere il codice fiscale
Con la risposta a interpello n. 228, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che un “condominio di gestione” di spazi e servizi comuni, pur non configurandosi come condominio ordinario ai sensi del codice civile, in quanto di proprietà di un solo soggetto, può chiedere l’attribuzione del codice fiscale.
Un soggetto, unico proprietario di un edificio costituito da più unità immobiliari, destinate all’edilizia residenziale pubblica, necessitava di un codice fiscale per consentire all’utenza la gestione dei servizi accessori e degli spazi comuni, come previsto dall’art. 39 della L. Reg. Veneto n. 39/2017. L’Ufficio territoriale competente negava l’attribuzione del codice fiscale, in quanto il condominio non poteva dirsi venuto a esistenza.
L’Agenzia ricorda che il condominio di gestione consiste in una collettività di inquilini autorizzati dall’ente proprietario a svolgere per proprio conto l’amministrazione ordinaria dell’immobile ed è caratterizzato dal fatto che esso rappresenta una comunione di godimento basata su diritti personali inerenti all’assegnazione dell’alloggio e non sul diritto di proprietà dell’immobile (Cass. n. 10310/91).
Pur non potendosi configurare un “condominio ordinario” come previsto dal codice civile, per l’Agenzia è comunque possibile richiedere l’attribuzione del codice fiscale.
In particolare, il terzo nominato dall’assemblea degli assegnatari può chiedere l’attribuzione di un codice fiscale necessario per la gestione degli spazi e delle utenze comuni, indicando, nel modello AA 5/6, alla voce “nome”, la posizione del fabbricato e l’esistenza di un’autogestione di cui alla L. Reg. Veneto n. 39/2017, inserendo il codice 13 “Altre organizzazioni di persone di beni senza personalità giuridica (escluse le comunioni)“.
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